STATUTO
Denominazione
Art. 1
E ‘ costituita, ai sensi della legge 11 Agosto 1991, n° 266 , e del DL 4 dicembre 1997 , n° 460 , e successive modifiche e integrazioni, l’associazione , senza scopo di lucro, denominata “Associazione Cielo Azzurro Onlus”. L’associazione ha l’obbligo dell’uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”.
Sede
Art 2
L’associazione ha sede sociale e amministrativa in: via Giacomo Balla 20, 00030 San Cesareo, Roma potrà operare anche mediante la creazione di sedi distaccate periferiche.
Durata
Art 3
La durata dell’associazione viene stabilita a tempo indeterminato.
Scopo
Art 4
L’associazione Cielo Azzurro Onlus è una libera associazione,estranea ad ogni questione politica, confessionale e razziale.
L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro, è regolata dall’atto di Costituzione e dal presente Statuto ed informa la propria struttura secondo i principi della democraticità.
Ha per oggetto lo svolgimento di attività nei seguenti settori:
Modalità d’intervento
Art 5
Unicamente per il raggiungimento dello scopo,l’associazione potrà:
Per il raggiungimento delle finalità di solidarietà l’associazione potrà inoltre:
Soci
Criteri d’ammissione,esclusione dei Soci.
Art 6
Sono Soci dell’associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e obbligandosi a rispettare il regolamento si impegnano a partecipare alle attività sociali.
Nella domanda di adesione l’aspirante socio deve indicare i propri dati anagrafici,la residenza, i recapiti e il codice fiscale; dichiarare, inoltre ,in modo non equivoco, la propria volontà di partecipare al rapporto associativo accettandone le direttive e quanto stabilito dallo statuto e regolamento.
Il socio può cessare di far parte dell’associazione:
Contro il provvedimento del consiglio,il socio può ricorrere all’assemblea entro 30 gg; il consiglio deciderà ,insindacabilmente entro identico termine.
I soci recedenti e/o esclusi e quelli che a vario titolo abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono vantare alcun credito o diritto sul patrimonio.
Obblighi e diritti dei Soci
Art 7
Le prestazioni fornite dai soci allo svolgimento della vita associativa sono volontarie, gratuite e non possono essere remunerate in alcun modo.
Si riconoscono rimborsi spesa a fronte di attività su incarico dell’Associazione.
Non sono ammesse partecipazioni temporanee.
Tutti i soci hanno uguali diritti e obblighi nei confronti dell’associazione.
Ciascuno di essi ha diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi e l’approvazione del bilancio.
Qualora la votazione risultasse in pareggio, il voto del presidente vale doppio.
I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annua qualora prevista.
Le quote sociali sono annualmente determinate dal consiglio del direttivo, che può proporre variazioni e contributi straordinari in occasione di particolari iniziative.
Art 8
Gli associati si distinguono in:
soci fondatori: sono i soci costituenti l’associazione,rimangono tali salvo dimissioni scritte
soci ordinari: sono i soci ammessi dietro loro richiesta ed esplicita volontà di cooperare ai fini associativi
soci sostenitori: sono i soci, gli enti e altre organizzazioni che si distinguono per il sostegno all’associazione anche e non solo d’ordine finanziario soci onorari: sono persone fisiche che si sono contraddistinte per particolari meriti
Organi Sociali
Art 9
Sono organi dell’associazione
Il Presidente
Il Consiglio Direttivo
L’Assemblea dei Soci
Il Consiglio dei revisori ,se nominato
Il Presidente
Art 10
Il Presidente, se non designato dall’assemblea, è eletto dal consiglio direttivo.
Rappresenta legalmente l’associazione e ha la firma sociale.
Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
Cura l’esecuzione delle rispettive delibere assembleari e del consiglio direttivo.
Al Presidente spetta l’apertuta e chiusura dei conti correnti, effettuare ogni tipo di operazione bancaria.
Il presidente custodisce somme e valori dell’Associazione; custodisce e cura la tenuta del
Libro dei Soci, libro dei Verbali dell’Assemblea e il libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.
In caso di impedimento nello svolgere le proprie funzioni è sostituito dal Vicepresidente o dal Segretario.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, per deliberare in ordine alla redazione del bilancio consuntivo da presentare all’assemblea e all’ammontare della quota sociale.
Il Consiglio Direttivo
Art 11
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto fino a 15 membri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio, alla scadenza del quale si procede a nuove elezioni di tutte le cariche.
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un presidente e può nominare un vicepresidente e un segretario.
Il Consiglio Direttivo si considera legalmente costituito e con facoltà di delibera, quando sono presenti almeno tre membri.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione; può procedere alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare commissioni per particolari iniziative; può organizzare locali, anche fuori dalla sede legale, per svolgere temporaneamente o stabilmente le proprie attività.
Art 12
Al Consiglio Direttivo spetta deliberare insindacabilmente sulle richieste di ammissione dei soci,di vigilare sulla condotta, di respingere le adesioni o di escludere i soci per particolari motivi.
Al consiglio Direttivo spetta di fissare le quote sociali in base alle esigenze di bilancio e dei programmi presentati determinando le necessarie ripartizioni delle entrate per le varie attività.
Al Consiglio Direttivo spetta provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria;curare l’osservanza dello Statuto delle disposizioni degli organi sociali e di eventuali regolamenti.
Al Consiglio Direttivo spetta curare le pubblicazioni.
Il Tesoriere
Art 13
Al Tesoriere spetta la tenuta della contabilità della cassa dell’Associazione.
Al Tesoriere spetta presentare al Consiglio Direttivo e all’Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo per l’approvazione.
Regolamento Generale
Art 14
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenesse opportuno, potrà predisporre un regolamento per il concreto funzionamento delle attività associative da sottoporre all’approvazione dell’assemblea
dei soci.
Le indicazioni del regolamento così come le decisioni del consiglio,le delibere dell’assemblea
devono essere raccolte in un apposito registro e controfirmate dal Presidente e dal Segretario e costituiscono norme vincolanti.
L’Assemblea dei Soci
Art 15
L’Assemblea dei soci rappresenta l’universalità dei soci ed è sovrana nella determinazione delle scelte e delle attività dell’associazione
Le delibere legalmente adottate vincolano tutti i soci e gli organi dell’Associazione.
L’Assemblea è costituita da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria;
L’Assemblea dei soci, una volta costituita, elegge al suo interno un segretario.
L’assemblea ordinaria può essere convocata dal consiglio direttivo, entro il mese di novembre dell’anno in corso, per l’approvazione del bilancio preventivo relativo al successivo esercizio; e entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio trascorso.
L’assemblea straordinaria può essere convocata ad iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei soci ordinari per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’associazione.
La convocazione può essere effettuata mediante esposizione presso la bacheca della sede legale, almeno 15 gg. prima della data fissata.
In prima convocazione l’assemblea è valida con la presenza della maggioranza dei soci.
in seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per iscritto da un altro socio.
Art 16
L’assemblea può deliberare sulle relazioni del Consiglio Direttivo relative all’andamento delle iniziative e progetti, rendicontazioni o di qualsiasi altro argomento proposto all’ordine del giorno
L’assemblea può deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo;sulla destinazione e copertura dell’avanzo e disavanzo di gestione.
L’assemblea può nominare i componenti del consiglio direttivo,del collegio dei revisori ove previsto.
L’assemblea può deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, a maggioranza.
Il verbale delle riunioni assembleari deve essere redatto e firmato dal Presidente e dal Segretario.
Il Collegio dei Revisori
Art 17
Il Collegio dei Revisori è composto da almeno tre membri effettivi e due supplenti,nominati dall’assemblea dei soci che può designare anche il presidente
Il Collegio dei Revisori ha durata per tre esercizi sociali.
Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell’associazione e ne riferisce all’assemblea.
I Comitati Scientifici o Culturali e Le Commissioni
Art 18
I Comitati o le Commissioni possono essere costituiti da un numero variabile di membri a secondo delle specifiche competenze e/o necessità le cui nomine devono essere approvate dall’assemblea o dal consiglio direttivo
I comitati elaborano studi o ricerche o iniziative di ausilio all’attività dell’associazione e svolgomo funzioni consultive.
Il patrimonio
Art 19
Il Patrimonio dell’Associazione per tutta la durata della stessa è vincolato al raggiungimento degli scopi sociali
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
Le entrate dell’Associazione possono essere costituite da
Bilancio e Utili
Art 20
L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno solare.
Entro 120 gg. è fatto obbligo al Consiglio Direttivo di procedere alla compilazione del Bilancio Annuale e sottoporlo all’assemblea dei soci.
E’ espressamente vietata la distribuzione,anche in modo indiretto,di utili e avanzi di gestione, nonché fondi,riserve o capitale,durante la vita dell’ associazione a meno chè la destinazione o la distribuzione non sono imposte per legge o effettuate a favore di altre Onlus che per legge o Statuto fanno parte della stessa struttura unitaria.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare utili o avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Lo Scioglimento
Art 21
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo con approvazione a maggioranza dei soci
In caso di scioglimento per qualsiasi causa è fatto obbligo devolvere il patrimonio dell’associazione di cui all’articolo 3 ,comma 190,lex 23 dicembre 1996 , n° 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art 22
Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.